Dante e il diritto nel commento di Benvenuto Rambaldi

I rapporti fra Dante e il Diritto (e la possibilità di porre Dante stesso alla stregua di un vero e proprio giurista) sono già stati ampiamente studiati: mi limito, qui, a rinviare all’ampia voce dell’Enciclopedia dantesca, cui andranno aggiunte almeno le fondamentali ricerche di Claudia Di Fonzo .

È interessante notare, e sembra fondamentale, che la celebre massima nomina sunt consequentia rerum, riferita nella Vita nuova («lo nome d’Amore è sì dolce a udire, che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia ne le più cose altro che dolce, con ciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose, sì come è scritto: Nomina sunt consequentia rerum», derivi (sia pur attraverso una generalizzazione e un’amplificazione), come mostrò dapprima il Nardi, dalle Institutiones del Corpus iuris civilis.

Ciò che discorso poetico e discorso giuridico hanno in comune è (sia pur per vie diverse) la ricerca di una corrispondenza fra realtà e parola, e dunque di una facoltà, insita nel linguaggio, di riflettere in modo necessario e puro l’essenza delle cose (ed entrava in gioco, qui, forse, anche l’influsso della teoria dei modi cogitandi).

Donde anche la sacralità della Parola, la ricerca di esattezza, compiutezza e definitività che devono essere proprie sia del verso che (a pena di nullità o di inefficacia) della sententia, della formula giuridica (e, si noti, proprio da questa aderenza della parola giuridica all’essenza del reale, inscritta in un soprannaturale ordine, deriva la massima Natura idest Deus, presente nei giuristi medievali ‒ e che sarà com’è noto fatta propria, ed estesa all’intero Universo, all’intera Natura nella sua stessa materialità, con inevitabili implicazioni panteistiche, da Spinoza nella sua definizione della Substantia come Deus sive Natura). Continua a leggere